PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 52, comma 1, lettera f), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis»;

          b) all'articolo 53:

              1) al comma 1, alinea, le parole: «prima od al momento della esecuzione del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di trenta giorni dalla conclusione del contratto»;

              2) il comma 2 è abrogato;

          c) all'articolo 55:

              1) al comma 2, la lettera a) è abrogata;

              2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto dall'articolo 64 nel caso di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1»;

          d) all'articolo 65:

              1) al comma 2, lettera a), le parole: «purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa» sono soppresse;

              2) al comma 2, lettera b), le parole: «dal giorno della conclusione del contratto o» e le parole: «purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa» sono soppresse;

 

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              3) al comma 3, le parole: «, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni» e le parole: «dal giorno della conclusione del contratto» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «di dieci giorni» e «dal giorno in cui le informazioni sono ricevute integralmente dal consumatore».